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ASSOCIAZIONE “BRAVIAUTORI”


STATUTO


Art. 1 - Denominazione e sede


È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione “BraviAutori” in seguito denominata Associazione, con sede in Belluno (BL) Via Caduti del lavoro 31.


Art. 2 - Finalità


L'Associazione ha i seguenti scopi:

Registrazione e gestione di uno o più siti internet aventi lo scopo la promozione e la diffusione dell'arte in ogni sua orma, accessibili e usufruibili da tutti;

Registrazione e gestione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o rivista periodica sia a stampa che on-line;

Organizzazione di stage e interscambi culturali e di formazione/aggiornamento con realtà analoghe governative e non governative operanti in ambito nazionale ed internazionale;

Partecipazione, organizzazione e gestione di gemellaggi, con altre organizzazioni culturali e artistiche nazionali ed internazionali;

Ricerca di particolare interesse sociale in ambito umanistico svolta autonomamente o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni o con università ed enti di ricerca, in ambiti e secondo modalità da definire in conformità con le norme statutarie;

Promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e/o la gestione, anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche o private, di biblioteche, mediateche, ludoteche, musei e parchi archeologici, parchi letterari, centri di lettura e consultazione online, librerie, caffè e/o osterie letterari, spazi per la fruizione di attività musicali e teatrali;

Promozione della multietnicità, dell'integrazione razziale e linguistica;

Attività dì socializzazione ricreativa e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona;

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, valorizzare e promuovere la cultura e le varie forme in cui si manifesta l’espressione artistica;

promuovere e favorire iniziative di istruzione e la formazione in campo artistico degli associati e di terzi;

promuovere incontri, convegni, seminari, mostre di opere artistiche e altre iniziative volte ad accrescere la diffusione delle opere degli associati o di soggetti che abbiano conseguito meriti in campo artistico;

garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito dell’arte e della cultura, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;

sostenere lo sviluppo e i progetti di giovani artisti meritevoli attraverso contributi sia morali che materiali.

supportare la propria attività mediante la progettazione, la manutenzione e lo sviluppo di una o più piattaforme internet e programmi per computer direttamente correlati all'arte in generale e all'Associazione stessa.

Pubblicare libri (in formato cartaceo e/o digitale) sia derivati da concorsi letterari (antologie) sia a partire da dattiloscritti donati all'associazione culturale dai soci o da autori esterni che desiderano solo usare la visibilità del sito dell'associazione, lasciando a quest'ultima eventuali ricavi a titolo di donazione.


L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.


Art. 3 - Durata


La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 4 - Soci


I soci dell'Associazione si distinguono in

soci ordinari;

soci onorari;


Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota di iscrizione o con la propria attività o con donazioni, nonché persone fisiche che, per le loro competenze professionali o per il dimostrato interesse nei fini associativi, siano ritenute utili dall'Assemblea dei soci per il conseguimento degli scopi sociali. Sono suddivisi in soci junior, ordinari e premium in relazione alla donazione. Solo i soci ordinari e premium possono partecipare alle Assemblee annuali dei Soci.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte del Consiglio direttivo, anche su segnalazione dell'Assemblea dei soci, per particolari meriti professionali, culturali o artistici.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere durare meno di un anno.


Art. 5 - Ammissione dei Soci


L'ammissione di un nuovo socio, ordinario od onorario, è in essere al momento della donazione dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di valutare le iscrizioni secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per recesso o per mancato rinnovo della donazione annuale precedente, o per indegnità nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’associazione. L’esclusione per mancato versamento sarà gestita automaticamente dal software del sito collegato all'associazione, l’indegnità dall’Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo sentito il Collegio dei Probiviri in base alla procedura di cui all’art. 18.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.


Art. 6 - Diritti dei soci


Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività sociali;

2) a ricevere le pubblicazioni gratuite edite dall'Associazione;

3) ad usufruire di tutti i servizi che l’Associazione, in base alle attività che annualmente verranno programmate, metterà a disposizione dei propri associati;

4) ad assistere alle adunanze dell’Assemblea.

I soli soci ordinari maggiorenni hanno diritto all’elettorato attivo e passivo all’interno del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota di iscrizione fissata in misura diversa per i soci ordinari (art. 4).

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.


Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari


L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;

b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;

c. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

d. dai proventi derivanti dall’erogazione di servizi resi agli associati o a terzi, dalla vendita di opere e pubblicazioni prodotte dall’Associazione o da attività commerciali che l’associazione deciderà di intraprendere per reperire le risorse necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.


Art. 8 - Organi sociali


Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente del Consiglio Direttivo;

il Collegio dei Probiviri.


Art. 9 - Assemblea dei Soci


L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie, anche con mezzi e luoghi telematici.

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c. la determinazione delle quote di iscrizione previa proposta del Comitato Direttivo;

d. la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

e. l'approvazione dei regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;

f. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

h. la determinazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo a seguito di decisione del Collegio dei Probiviri;

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

b. l’esclusione dei soci quando la delibera assembleare è richiesta dall’art. 5;

c. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l’attribuzione e la revoca dei loro poteri.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo, del programma di attività sociale per l'anno successivo e per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso se il Consiglio Direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Per la validità delle delibere riguardanti l’approvazione del Bilancio Previsionale e del Conto Consuntivo, i relativi documenti dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione e resi noti ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, in modo che tutti i soci ne possano prendere visione.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua vece da un altro membro del Consiglio direttivo mediante avviso, riportante data e luogo dell’adunanza nonché l’indicazione degli argomenti trattati, che sarà portato a conoscenza dei soci almeno 5 giorni prima della data fissata tramite uno dei seguenti mezzi:

lettera semplice;

nella bacheca dell’Associazione, anche telematica;

avviso tramite posta elettronica o altri messaggistica telematica e/o internet.


Art. 10 - Validità dell'assemblea


Le deliberazioni dell’assemblea in seduta ordinaria o straordinaria sono valide qualora siano rispettate le modalità di convocazione di cui all’art. 9 o altrimenti qualora siano presenti (personalmente o per delega) tutti i soci ordinari.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

in prima convocazione quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci ordinari iscritti al libro soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Conto Consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non possono votare, anche se i loro diritti di voto vengono computati ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la partecipazione (personalmente o per delega) dei 2/3 dei soci ordinari iscritti al libro soci;

in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno 1/3 dei soci ordinari presenti o rappresentati;

Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in prima convocazione e la maggioranza dei 2/3 in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni relative all’esclusione del socio quest’ultimo non potrà votare in assemblea anche se il suo diritto di voto verrà computato ai fini della regolare costituzione dell’assemblea straordinaria.

Ai fini della determinazione del quorum costitutivo, sia in sede straordinaria che ordinaria, si contano come presenti i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.


Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea


L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente. Hanno diritto di votare nell'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di iscrizione nonché i soci onorari.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale da riportare nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.


Art. 12 - Consiglio Direttivo


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da 2 (due) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri devono essere scelti fra i soci ordinari.

Nella sua prima adunanza il Presidente del Consiglio Direttivo nomina eventualmente, al suo interno, un Vice presidente, un Consigliere e un Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e cura quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consigliere, oltre alla sua naturale mansione, può fare le veci del Vice Presidente qualora questa figura non esistesse o non fosse presente alle assemblee.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice presidente, il Consigliere e il Segretario durano in carica a tempo illimitato, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea, e sono rieleggibili senza limitazioni.

Qualora un membro del Consiglio non presenzi, senza giustificato motivo, per 2 (due) volte consecutive alle riunioni di tale organo, il Presidente ha il potere di revocarlo. Qualora il Presidente si dimetta, venga a mancare o sia, in modo durevole, impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, i consiglieri dovranno procedere alla convocazione senza indugio dell’Assemblea per sostituirlo e reintegrare il Consiglio Direttivo.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo o, in mancanza, si procederà all’elezione di un nuovo membro da parte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, all'eventuale scadere del mandato decretato dall'Assemblea, rimane in carica fino alla nomina del nuovi componenti dell’organo.


Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o dietro richiesta motivata di un consigliere.

La convocazione è fatta con avviso, contenente data, luogo dell’adunanza e argomenti trattati, da inviare ai membri del consiglio direttivo tramite posta elettronica qualificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento da recapitare almeno 8 giorni prima dell’adunanza riducibili a 2 in caso di emergenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.


Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo


Al Consiglio Direttivo spetta:

a. la gestione e amministrazione dell'associazione;

b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.

c. deliberare sull'ammissione dei soci ordinari, onorari e sostenitori;

d. convocare l'Assemblea;

e. determinare il valore delle quote associative per i soci ordinari e sostenitori per portarlo in approvazione all'Assemblea;

f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;

g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;

h. nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative;

i. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

l. redigere il Regolamento Interno dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

m. eseguire le decisioni del Collegio dei Probiviri relativamente alle sanzioni da infliggere agli associati o alle eventuali controversie insorgenti all’interno dell’Associazione.


Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo


Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente (o il Consigliere o il Segretario se assente il Vice Presidente), sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.


Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo


L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro il mese di novembre dell’esercizio sociale antecedente quello a cui tale documento si riferisce;

- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono possibili, previa approvazione dell'Assemblea, rimborsi verso un associato qualora quest'ultimo dimostri di essere stato costretto a piccoli spese asservite integralmente agli scopi previsti dall'art. 2 e verso attività concordate e assegnatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.


Art. 17 - Libri sociali e registri contabili


I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

a. il libro dei soci;

b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'Assemblea;

c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;

d. il libro giornale della contabilità sociale;

e. il libro degli inventari.

I libri di cui alle lettere a, b e c, se cartacei, prima di essere posti in uso devono essere regolarmente vidimati.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.


Art. 18 – Collegio dei probiviri


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non necessariamente partecipanti all’Associazione, nominati dall’Assemblea e rimanenti in carica per 4 esercizi. Nel caso in cui uno dei membri venga a mancare il sostituto verrà eletto dall’Assemblea su istanza del Consiglio Direttivo.

Non possono far parte del Collegio i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci, indipendentemente dalla categoria, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi.

Il Collegio inoltre instaura ed istruisce, su istanza di un socio o del Consiglio Direttivo, le procedure a carico dei soci, anche quali membri del Consiglio Direttivo, che commettono azioni contrarie all’onore, alla morale o alla dignità, sia dentro che fuori dall’Associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme del presente Statuto o del Regolamento dell’Associazione o recano con il loro operato danno a quest’ultima.

La decisione del Collegio verrà preceduta da una fase istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie. Al termine dell’istruttoria il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento, precisando altresì, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del socio che abbia danneggiato l’Associazione o contravvenuto al suo ordinamento, la gravità dell’infrazione e determinando l’eventuale sanzione.

Detta decisione, della quale verrà stilato apposito verbale sottoscritto dai membri del Collegio, sarà trasmessa al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l’esecuzione infliggendo, se prevista, la relativa sanzione.

Contro la decisione del Collegio non è ammesso appello salvo il caso di esclusione del socio o di provvedimenti sanzionatori contro i membri del Consiglio Direttivo, la cui decisione ultima spetta all’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla nomina del nuovi componenti dell’organo.



Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento


Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 20 - Rinvio


Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.






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Dedicato a tutti coloro che hanno scoperto di avere un cervello,
che hanno capito che non serve solo a riempire il cranio e che
patiscono quell'arrogante formicolio che dalle loro budella
striscia implacabile fino a detonare dalle loro mani.

A voi, astanti ed esteti dell'arte.

(Sam L. Basie)




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contributed to our growth with their suggestions and ideas.